Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 85/C del 12 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO CALCIATORE ZACCAGNINI MAURO (S.S. TIVOLI CALCIO 1919 S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE (C.U. N.70/C DEL 28/10/2003 GARA MELFI-TIVOLI DEL 26/10/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 85/C del 12 novembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO CALCIATORE ZACCAGNINI MAURO (S.S. TIVOLI CALCIO 1919 S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE (C.U. N.70/C DEL 28/10/2003 GARA MELFI-TIVOLI DEL 26/10/2003). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per quattro gare al calciatore Mauro Zaccagnini della società S.S. Tivoli Calcio 1919 S.r.l., adottando la seguente motivazione: “per essersi avvicinato all’arbitro, che aveva preso un provvedimento disciplinare nei confronti di un suo compagno, unitamente ad altri quattro o cinque calciatori pronunciando ripetutamente espressioni offensive e spingendolo con una mano che gli poggiava sul fianco sinistro”. Contro tale delibera ha proposto reclamo il tesserato, chiedendo la riduzione della squalifica a soli due turni, sotto il profilo che la condotta censurabile da lui tenuta sarebbe stata sanzionata troppo severamente, dato che non aveva offeso l’arbitro con parole ingiuriose, ma aveva solo protestato a lungo, e dato che la pressione della sua mano contro il fianco dell’arbitro era consistito in un leggero fortuito contatto. Alla odierna riunione nessuno è comparso. Dal referto di gara emerge che al 7° del secondo tempo lo Zaccagnini, dopo l’espulsione del compagno di squadra Omar Leonarduzzi, insieme ad altri calciatori del Tivoli ha accerchiato l’arbitro e, posizionato dietro un altro compagno di squadra, ha spinto il direttore di gara con una manata al fianco sinistro, senza causargli dolore e senza farlo spostare dalla sua posizione; dopo tale gesto, ponendosi di fronte all’arbitro, ha protestato in modo prolungato, dicendo “sei matto, gli stai regalando la partita, li vuoi far vincere, complimenti!”. Col supplemento acquisito dalla Commissione è stato integralmente confermato il referto di gara, ed in particolare la circostanza che la manata sul fianco sinistro non ha causato sensazione di dolore o spostamento fisico dalla posizione iniziale. Sulla scorta di tali emergenze è da ritenere che la “manata” non si possa sussumere nella specie disciplinare della c.d. “protesta violenta”, stante l’assenza di sensazione di dolore o di spostamento fisico, e che la si debba interpretare in linea con quanto dedotto dal reclamante. Resta, quindi, da sanzionare la prolungata protesta del calciatore estrinsecatasi in termini indubbiamente offensivi, evidenziati dalla parola usata (“sei matto”) e dalla accusa di parzialità (“li vuoi far vincere”), protesta per la quale, in sintonia con i soliti parametri adottati da questa Commissione, è sanzione adeguata quella di due giornate di squalifica. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo del calciatore Mauro Zaccagnini (S.S. Tivoli Calcio 1919 S.r.l.) riducendo la squalifica a due gare effettive. La tassa non va addebitata.
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