Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 43/Cit del 19 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C O P P A I T A L I A S E R I E “C” RECLAMO ALLENATORE MARINO PASQUALE (FOGGIA CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 17 NOVEMBRE 2003 (C.U. N. 37/CIT DEL 6/11/2003 GARA FOGGIA-CHIETI DEL 5/11/2003)

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 43/Cit del 19 novembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C O P P A I T A L I A S E R I E “C” RECLAMO ALLENATORE MARINO PASQUALE (FOGGIA CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 17 NOVEMBRE 2003 (C.U. N. 37/CIT DEL 6/11/2003 GARA FOGGIA-CHIETI DEL 5/11/2003) L’arbitro della gara di Coppa Italia Foggia-Chieti, disputata il 5 Novembre 2003, riferisce nel proprio rapporto di aver espulso al 35° del 1° tempo l’allenatore del Foggia Pasquale Marino perché ad alta voce rivolgeva al suo indirizzo la frase “vaf… … , perché non fischi”. Con delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo, valutato il descritto comportamento come offensivo verso l’arbitro, ha inflitto al tesserato la sanzione della squalifica fino a tutto il 17 novembre 2003. Per ottenere una riduzione della squalifica o in subordine, il beneficio di scontarla nel torneo di Coppa Italia, ha proposto reclamo l’allenatore Pasquale Marino il quale, ammesso il fatto al medesimo addebitato, ha inteso limitarne la gravità riferendosi a precedenti più miti decisioni assunte dagli organi disciplinari della F.I.G.C. in casi analoghi ed alla distanza, notevole, dalla panchina occupata. Pur avendo chiesto di essere personalmente ascoltato il tesserato non è comparso all’odierno dibattimento. Osserva la Commissione che è certo che l’allenatore del Foggia abbia proferito la fase sopra trascritta perché riportata nel rapporto Arbitrale e non smentita e poiché le motivazioni addotte dal tesserato a propria discolpa non incidono sulla portata offensiva del comportamento dal medesimo tenuto e la sanzione irrogata è proporzionata all’infrazione disciplinare commessa, il reclamo non può essere accolto. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo dell’allenatore Pasquale Marino (Foggia Calcio S.r.l.) La tassa va addebitata.
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