Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 91/C del 19 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE VERONESE MARCO (C.U. N.77/C DEL 4/11/2003 GARA PRATO-SPEZIA DEL 2/11/2003)
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 91/C del 19 novembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE VERONESE MARCO (C.U. N.77/C
DEL 4/11/2003 GARA PRATO-SPEZIA DEL 2/11/2003)
Avverso la delibera indicata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo
ha inflitto al calciatore Marco Veronese, tesserato per la società Spezia Calcio
1906 S.p.a., la sanzione della squalifica per due gare effettive per aver egli
commesso “atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza
di gioco (r.A.A.), ha proposto reclamo la società per ottenere la revoca della
squalifica.
Sostiene cheil Veronesi, nel tentativo di raggiungere correndo il pallone
prima della sua uscita dal terreno di gioco, veniva a contrasto con un
avversario insieme al quale, nell’impeto dell’azione, finiva fuori dalla linea
laterale. In questo frangente il calciatore ha allargato un braccio per
proteggersi, sfiorando involontariamente l’antagonista senza però colpirlo.
Aggiunge che l’episodio è stato ripreso da una telecamera di una televisione
locale e riportato in una cassetta della quale chiede la visione. Intervenuta
all’odierno dibattimento a mezzo del proprio difensore, la società Spezia
Calcio 1906 S.p.a. ha insistito nei motivi del reclamo.
Nel supplemento richiesto e acquisito in questa sede, l’assistente
arbitrale che rilevato l’episodio segnalato all’arbitro riferisce che “al 48° del 1°
tempo, il calciatore Veronese Marco ed un avversario inseguivano il pallone
contrastandosi regolarmente. Al termine dell’azione di gioco il pallone usciva
in fallo laterale (vicino a me) senza essere raggiunto. A questo punto il
Veronesi Marco colpiva il calciatore avversario con un pugno; il calciatore
colpito, dopo aver accusato un momentaneo dolore, riprendeva a giocare”.
Osserva la Commissione che la ricostruzione dell’episodio contenuta
nel reclamo è apertamente smentita dagli atti ufficiali. Il fatto, esattamente
qualificato dal Giudice Sportivo come atto di violenza con il pallone non a
distanza di gioco, è stato infatti direttamente percepito, da brevissima
distanza, da un assistente arbitrale il quale ne ha dato precisa descrizione nel
rapporto e nel richiesto supplemento, determinando così l’inammissibilità della
visione della cassetta e poiché anche la sanzione inflitta al calciatore Marco
Veronesi è adeguata all’infrazione disciplinare commessa il reclamo deve
essere respinto.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Spezia Calcio 1906 S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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