Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 91/C del 19 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE VERONESE MARCO (C.U. N.77/C DEL 4/11/2003 GARA PRATO-SPEZIA DEL 2/11/2003)

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 91/C del 19 novembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE VERONESE MARCO (C.U. N.77/C DEL 4/11/2003 GARA PRATO-SPEZIA DEL 2/11/2003) Avverso la delibera indicata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Marco Veronese, tesserato per la società Spezia Calcio 1906 S.p.a., la sanzione della squalifica per due gare effettive per aver egli commesso “atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco (r.A.A.), ha proposto reclamo la società per ottenere la revoca della squalifica. Sostiene cheil Veronesi, nel tentativo di raggiungere correndo il pallone prima della sua uscita dal terreno di gioco, veniva a contrasto con un avversario insieme al quale, nell’impeto dell’azione, finiva fuori dalla linea laterale. In questo frangente il calciatore ha allargato un braccio per proteggersi, sfiorando involontariamente l’antagonista senza però colpirlo. Aggiunge che l’episodio è stato ripreso da una telecamera di una televisione locale e riportato in una cassetta della quale chiede la visione. Intervenuta all’odierno dibattimento a mezzo del proprio difensore, la società Spezia Calcio 1906 S.p.a. ha insistito nei motivi del reclamo. Nel supplemento richiesto e acquisito in questa sede, l’assistente arbitrale che rilevato l’episodio segnalato all’arbitro riferisce che “al 48° del 1° tempo, il calciatore Veronese Marco ed un avversario inseguivano il pallone contrastandosi regolarmente. Al termine dell’azione di gioco il pallone usciva in fallo laterale (vicino a me) senza essere raggiunto. A questo punto il Veronesi Marco colpiva il calciatore avversario con un pugno; il calciatore colpito, dopo aver accusato un momentaneo dolore, riprendeva a giocare”. Osserva la Commissione che la ricostruzione dell’episodio contenuta nel reclamo è apertamente smentita dagli atti ufficiali. Il fatto, esattamente qualificato dal Giudice Sportivo come atto di violenza con il pallone non a distanza di gioco, è stato infatti direttamente percepito, da brevissima distanza, da un assistente arbitrale il quale ne ha dato precisa descrizione nel rapporto e nel richiesto supplemento, determinando così l’inammissibilità della visione della cassetta e poiché anche la sanzione inflitta al calciatore Marco Veronesi è adeguata all’infrazione disciplinare commessa il reclamo deve essere respinto. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Spezia Calcio 1906 S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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