Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 91/C del 19 novembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE CALCIATORE D’ALTERIO SALVATORE (C.U. N.77/C DEL 4/11/2003 GARA CHIETI-MARTINA DEL 2/11/2003)

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 91/C del 19 novembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE CALCIATORE D’ALTERIO SALVATORE (C.U. N.77/C DEL 4/11/2003 GARA CHIETI-MARTINA DEL 2/11/2003) Interponendo rituale reclamo avverso la squalifica per tre gare effettive inflitta al proprio calciatore D’Alterio Salvatore dal Giudice Sportivo per avere il predetto commesso il fatto descritto nel titolo di incolpazione, la società A.C. Martina S.r.l. sostiene che il deprecabile ed ingiustificabile gesto compiuto nella circostanza dal proprio tesserato è stato commesso in reazione ad un altrettanto deprecabile ed offensivo comportamento di un avversario nei suoi confronti. Chiede conseguentemente che la Commissione adita, riconosciuta la provocazione quale circostanza attenuante, voglia ridurre l’entità della sanzione irrogata. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati i documenti ufficiali, ritiene di non poter accogliere la richiesta. Rilevato infatti che solo l’intollerabile gesto ascritto dal primo giudice all’incolpato quale motivo del provvedimento appellato trova puntuale riscontro nel resoconto arbitrale, alle cui risultanze gli Organi della Disciplina Sportiva sono vincolati per quanto attiene al fatto, ed attesa l’indubbia inciviltà di quanto commesso dal calciatore D’Alterio nei confronti di un avversario, l’impugnata decisione risulta immeritevole di censura, oltre che per il corretto apprezzamento del fatto anche in punto di altrettanto corretta graduazione della sanzione. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Martina S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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