COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 69 del 17/12/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D RECLAMI GARA DEL 30/11/2003 RENDE CALCIO SRL – VIGOR LAMEZIA S.R.L.

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 69 del 17/12/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D RECLAMI GARA DEL 30/11/2003 RENDE CALCIO SRL - VIGOR LAMEZIA S.R.L. Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 62 del 3122003; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Rende calcio e con il quale si deduce l'irregolare posizione del calciatore Pippa Andrea ( tesserato Vigor Lamezia) invocandosi la punizione sportiva della perdita della gara in base all'art. 12 comma 5 del C.G.S.; - vista la nota in data 11122003, con il quale l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Interregionale comunica su richiesta di questo Giudice Sportivo che il calciatore Pippa Andrea è stato tesserato per la società Vigor Lamezia in data 2172003; - ritenuto pertanto che il medesimo calciatore ha regolarmente ed a pieno titolo preso parte alla gara di cui in oggetto; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Rende - Vigor Lamezia 1-1; 3) di addebitare sul conto della società Rende Calcio la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it