COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 72 del 18.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA SOCIETA’ S.S. NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GARE E L’AMMENDA DI EURO 1.000,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 66 del 10.12.2003 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 72 del 18.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA SOCIETA’ S.S. NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GARE E L’AMMENDA DI EURO 1.000,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 66 del 10.12.2003 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, osserva: con telefax del 10.12.2003 il Presidente della S.S. Nuova Avezzano Calcio preannunciava reclamo con procedura d’urgenza avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale della L.N.D. pubblicato sul C.U. n. 66 del 10.12.2003 in merito alla gara disputata dalla predetta Società con la Pro Vasto in data 07.12.2003; con lo stesso documento si chiedeva il rilascio di tutti gli atti ufficiali. Il Giudice Sportivo aveva applicato alla S.S. Nuova Avezzano la sanzione della squalifica del campo di giuoco e della sanzione di _ 1.000,00 di ammenda poiché alcuni propri sostenitori, prima dell’inizio della gara, aveva aggredito con calci, pugni e sputi i componenti della squadra avversaria. Tuttavia con altro telefax del 17.12.2003 la S.S. Nuova Avezzano Calcio dichiarava di rinunciare al gravame. Questa Commissione deve prendere atto di ciò ai sensi dell’art. 29, comma 12 del C.G.S. trattandosi di facoltà riconosciuta al reclamante, ma deve gravare la Società Sportiva Nuova Avezzano Calcio della relativa tassa di reclamo, P.Q.M. prende atto della intervenuta rinuncia al gravame preannunciato dalla S.S. Nuova Avezzano Calcio avverso il provvedimento del Giudice Sportivo meglio sopra indicato. Condanna la stessa Società al pagamento della tassa di reclamo mediante addebito.
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