COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 31 del 26/11/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” GARA DEL 18/10/2003 BORGOMANERO – VDA AOSTA SARRE SRL

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 31 del 26/11/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” GARA DEL 18/10/2003 BORGOMANERO - VDA AOSTA SARRE SRL Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.17 del 22.10.2003; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla V.D.A. Aosta Sarre S.r.l. con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara per l'omessa identificazione del calciatore Amodei Alessandro (tesserato A.C. Borgomanero), indicato in distinta con il n°12, invocandosi per l'effetto l'applicazione della sanzione correlata alla violazione di tale obbligo; - rilevato che l'arbitro con supplemento di rapporto inviato a richiesta di questo Giudice Sportivo, riferiva di non aver consentito l'accesso sul terreno di gioco del portiere di riserva del Borgomanero, sprovvisto di documento di identità, ammettendo tuttavia, per mero errore, di aver omesso di far cancellare dal dirigente accompagnatore il nominativo del giocatore che compariva sulla distinta a lui consegnata; - ritenuto pertanto che l'arbitro , alla stregua di quanto disposto dall'art.71 delle NOIF - il quale prevede l'individuazione dei calciatori prima della loro ammissione al recinto di gioco - non ha consentito l'accesso sul terreno del giocatore in questione proprio perchè non munito di un qualsivoglia documento di riconoscimento; - considerato infine che il citato calciatore non ha preso parte alla gara onde non ha influito sulla sua regolarità; P.Q.M. decide di: 1) respingere il reclamo; 2) convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Borgomanero - Aosta Sarre 1-0; 3) Addebitare sul conto della V.D.A. Aosta Sarre la tassa di reclamo.
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