LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.51 del 23 Ottobre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Edoardo VERTUA/S.ANGELO CALCIO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.51 del 23 Ottobre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Edoardo VERTUA/S.ANGELO CALCIO S.r.l. Con reclamo datato 17/6/2003, inoltrato in data 19/6/2003 a mezzo Raccomandata A.R. alla Commissione Accordi Economici e pervenuto in data 2/7/2003, il sig. Edoardo VERTUA chiedeva la condanna della Società SANT’ANGELO CALCIO S.r.l. dei rimborsi spesa relativamente alla stagione sportiva 2001/02 non percepiti. Accludeva la tassa reclamo di Euro 50,00 non dovuta in quanto trattasi di reclamo rientrante nella vecchia normativa (art.94 ter N.O.I.F.), ma non la ricevuta della Raccomandata A.R.inviata alla controparte. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso avanzato dal Sig. Edoardo VERTUA nei confronti della Società SANT’ANGELO CALCIO S.r.l. per violazione dell’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (obbligo di allegare al ricorso la ricevuta in originale della raccomandata A.R. inviata alla Società controparte). Dispone altresì la restituzione della tassa reclamo versata, perché non dovuta.
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