LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.51 del 23 Ottobre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe MEDORO/ISERNIA F.C.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.51 del 23 Ottobre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe MEDORO/ISERNIA F.C. con reclamo datato 15/07/2003, inoltrato in pari data a mezzo Racc. A.R. tanto alla Società contro interessata, quanto alla Commissione Accordi Economici a quest’ultima recapitata il 19.07.2003, il sig. Medoro Giuseppe chiedeva la condanna dell’Isernia F.C. al pagamento dei compensi arretrati maturati nella stagione calcistica 2002/03, per un importo totale di Euro 4.340,00 (quattromila trecentoquaranta,00), somma risultante dalla differenza tra Euro 6.200,00 (importo lordo dell’accordo economico) e Euro 1.860,00 (somma corrispondente a tre mesi di stipendio già corrisposto), a titolo di rimborsi spese ai sensi dell’art. 94 ter comma 6 delle N.O.I.F.; accludeva altresì, la relativa tassa prescritta dall’art. 21 bis, comma 5, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a 50,00 euro. Il reclamante, a conferma della propria pretesa, allegava, copia dell’accordo intercorso in data 28.08.2002 con l’ISERNIA F.C. a decorrere dal 1.09.2002 e fino al 30 giugno 2003,depositato; copia del versamento della tassa di Euro 50,00. Il Medoro, forniva, altresì, la prova dell’avvenuto invio dell’atto introduttivo alla Società resistente, mediante produzione dell’originale della ricevuta della raccomandata A.R. inviata il 18.07.2003. L’Isernia F.C. non faceva pervenire controdeduzioni alla Commissione, pur se a conoscenza del ricorso esperito dal sig. Giuseppe Medoro, né richiedeva di essere convocata per l’odierna riunione. Discussa la controversia alla riunione del 4 ottobre 2003 la Commissione ritiene che la pretesa meriti accoglimento in riferimento all'accordo regolante il rimborso delle spese tra la Società e il giocatore che prevede la corresponsione di una somma annua lorda ai sensi dell'art. 94 ter delle norme N.O.I.F.. Gli importi indicati nell’accordo economico del 28.08.2002 , infatti, risultano compatibili con i tetti previsti dalla vigente normativa in materia, segnatamente all’art. 94 ter delle N.O.I.F. rientrando all’interno dei massimi mensili e annuali stabiliti sempre dall’invocata norma. Il silenzio della Società conferma il diritto al riconoscimento degli importi reclamati. Con riferimento alla tassa reclamo, fatta pervenire, in misura di Euro 50,00, alla Commissione unitamente all’atto introduttivo, dovrà essere restituita dalla Società al sig. Medoro. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. accoglie il reclamo proposto dal sig. Giuseppe Medoro , dichiarando l’Isernia F.C. tenuta al pagamento in favore del calciatore della somma di Euro 4.340,00 (quattromilatrecentoquaranta,00). Dispone, inoltre, la restituzione della tassa reclamo versata.
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