LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.51 del 23 Ottobre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Commissione Accordi Economici RICORSO DELLA CALCIATRICE Elisabetta SPINA/COMPUTER POINT LUCCA 7

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.51 del 23 Ottobre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Commissione Accordi Economici RICORSO DELLA CALCIATRICE Elisabetta SPINA/COMPUTER POINT LUCCA 7 Con reclamo datato 16/09/2003 inoltrato in data 17/09/2003,a mezzo Raccomandata A.R.tanto alla Società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici e pervenuto in data 26/09/2003, la sig.na Elisabetta SPINA. chiedeva la condanna della Società LUCCA 7 C.F., al pagamento della somma di Euro 1.548,00 quale residuo sulla somma annua di Euro 4.644,00 non ricavabile ne trascritto dall’accordo economico depositato ai sensi dell’art.94 ter delle N.O.I.F. tra l’altro non sottoscritto dal legale rappresentante della Società Accludeva altresì la relativa tassa reclamo prescritta dall’art. 21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti di Euro 50,00 e la fotocopia dell’accordo economico. La Società non replicava, ne svolgeva alcuna attività difensiva. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Sig.na Elisabetta SPINA nei confronti della Società LUCCA 7 C.F., per violazione dell’art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D. (obbligo di allegare al reclamo la ricevuta in originale, della Raccomandata A.R. inviata alla Società controparte). Dispone, inoltre, che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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