LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.57 del 25 Novembre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Nabil BECHAOUECH/CASERTANA F.C. S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.57 del 25 Novembre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Nabil BECHAOUECH/CASERTANA F.C. S.r.l. con reclamo datato 9/6/03inoltrato in pari data a mezzo raccomandata A.R. sia alla Commissione Accordi Economici che alla Società CASERTANA F.C., il sig. Nabil BECHAOUECH chiedeva la condanna della Società al pagamento di € 4664,00 portato dalla somma contenuta nell’accordo economico, ritualmente depositato, di € 5164,00 detratte € 500,00 già ricevute. La Società depositava nei termini breve memoria difensiva, contestando le richieste economiche del ricorrente, sostenendo che lo stesso abbia percepito l’intera somma di € 5200,00 giustificate da n.4 ricevute di pagamento sottoscritte dal calciatore prodotte solo in copia. Il calciatore, comparso all’udienza del 4/10/2003 disconosceva le ricevute datate 28/3/03 e del 12/4/2003 di Euro 3.250,00 e di Euro 1.455,00 deducendo la falsità delle sottoscrizioni a sua firma. Rileva la Commissione Accordi Economici, che incombeva alla Società CASERTANA F.C. di fornire la prova dell’avvenuto adempimento della propria obbligazione di pagamento e che tale riscontro non può ritenersi raggiunto nella presente controversia. In primo luogo, infatti, deve osservarsi che la produzione delle ricevute in fotocopia pur essendo stata la Società invitata alla produzione dei documenti in originale, esclude ogni valenza probatoria delle dette ricevute, sia in quanto documenti contestati e quindi, inutilizzabili ai sensi dell’art.2712 e 2719 del C.C. sia in ragione dell’impossibilità di procedere alla verifica della riferibilità delle firme al ricorrente mediante un accertamento calligrafico, possibile solo in presenza degli originali dei documenti. Inoltre, si rileva che le due ricevute contestate si riferiscono a pagamenti effettuati per somme diverse da quelle convenzionalmente previste rate di Euro 250,00 cadauna, cfr, accordo in atti e le due ricevute riconosciute invece dal ricorrente e versati in epoca addirittura anteriore alla scadenza contrattuale fissata nell’accordo economico depositato, di talchè i detti versamenti appaiono presumibilmente del tutto improbabili ed inveritieri. Il reclamo per quanto riguarda la parte economica deve essere accolto, condannando la Società CASERTANA F.C. al pagamento nei confronti del sig. Nabil BECHAOUECH dell’importo di Euro 4.664,00. La gravità dei fatti denunciati dal ricorrente, evidenziano la necessità della trasmissione degli atti della controversia in oggetto, alla competente Commissione Disciplinare per le opportune valutazioni di sua competenza, in quanto si evidenziano estremi di illecito penale e disciplinare. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici, presso la L.N.D. dichiara tenuta la Società CASERTANA F.C. al pagamento nei confronti del Sig.Nabil BECHAOUECH della somma di Euro 4,664,00. Dispone altresì la restituzione della tassa reclamo versata. Trasmette gli atti alla COMMISSIONE DISCIPLINARE presso il COMITATO INTERREGIONALE , per le opportune valutazioni di sua competenza, relativamente alla gravità dei fatti denunciati dal sig. Nabil BECHAOUECH.
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