COMITATO REGIONALE ABRUZZO – COPPA REGIONE – 2003 – 2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 2 DEL 10/07/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISPLINARE A CARICO DEI SIGG.RI LIVIO DI BARTOLOMEO, DELLA POL. URSUS PESCARA E DEL SIG.AQUILINO MAMMARELLA, PRESIDENTE DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEGLI ARTT.1, COMMA PRIMO, 2, COMMI PRIMO E QUARTO, 8, COMMA SECONDO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - COPPA REGIONE - 2003 - 2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 2 DEL 10/07/2003 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISPLINARE A CARICO DEI SIGG.RI LIVIO DI BARTOLOMEO, DELLA POL. URSUS PESCARA E DEL SIG.AQUILINO MAMMARELLA, PRESIDENTE DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEGLI ARTT.1, COMMA PRIMO, 2, COMMI PRIMO E QUARTO, 8, COMMA SECONDO. Con nota del 10/6/03, la Commissione Tesseramenti della FIGC ha deferito a questa Commissione i soggetti di cui in epigrafe perché con dolo o quanto meno con colpa, non svolgevano le attività inerenti al tesseramento del calciatore minorenne Di Bartolomeo Livio per la S.S. Ursus Pescara in modo conforme alle disposizioni Federali, non controllando la correttezza del procedimento di formazione del consenso necessario per la conclusione dell’atto e non assicurandosi, in particolare, che il modulo di tesseramento del calciatore fosse sottoscritto contestualmente e, comunque, effettivamente, oltre che dal calciatore e dal legale rappresentante della società, anche dai genitori esercenti la patria potestà sul minore, così consentendo che il luogo della sottoscrizione del padre del calciatore, Di Bartolomeo Valentino, fosse apposta una firma falsa; “in Pescara nel novembre 2000” Con successiva nota del 17/6/03, regolarmente notificata, la Commissione Disciplinare ha formalmente contestato le violazioni di cui sopra informando i soggetti deferiti che, nel termine perentorio del 2/7/03, avrebbero potuto chiedere di essere sentiti e presentare memorie difensive. Gli stessi soggetti nulla hanno fatto pervenire nel termine fissato né sono comparsi dinanzi alla Commissione. Ritiene la Commissione che la responsabilità dei soggetti deferiti sia documentalmente provata ed implicitamente ammessa. A seguito della nota 23/11/02, la con la quale Di Bartolomeo Valentino, padre del calciatore minorenne Livio, chiedeva dichiararsi la nullità del tesseramento del figlio per la Ursus Pescara per non aver egli mai firmato, quale esercente la patria potestà sul minore, il previsto modulo di tesseramento, la Commissione tesseramenti della FIGC ha dichiarato tale nullità accertando che la sottoscrizione da parte del denunciante del modulo di tesseramento risultasse “ictu oculi” apocrifa confrontandola con altri documenti personali. Ora di tale falsità non potevano non essere a conoscenza lo stesso Livio Di Bartolomeo ed il Presidente della società Pol. Ursus Pescara che l’avevano sottoscritta ed inoltrata alla Federazione ed il loro comportamento nell’ambito del presente procedimento non può che confermare tale assunto. Ritenuta, pertanto, la responsabilità dei soggetti deferiti in relazione agli addebiti contestati, ritiene equo la Commissione irrogare le sanzioni come da dispositivo Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere al sig. Aquilino Mammarella la inibizione temporanea di anni uno, al calciatore Livio Di Bartolomeo la squalifica di mesi nove ed alla società l’ammenda di euro 500,00. Si comunichi agli interessati ed alla Commissione Tesseramenti della FIGC.
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