COMITATO REGIONALE ABRUZZO – COPPA REGIONE – 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N° 17 del 16/10/2003- pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Seconda categoria GARA DEL 27/9/2003 VIS CERRATINA – CUGNOLI
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - COPPA REGIONE - 2003 - 2004
Comunicato Ufficiale N° 17 del 16/10/2003- pubbl. su www.figcabruzzo.it
Decisioni del Giudice Sportivo
Campionato di Seconda categoria
GARA DEL 27/9/2003 VIS CERRATINA - CUGNOLI
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo della Società Cugnoli avverso l'esito della gara in epigrafe, reclamo con il quale, dopo aver premesso che la Società Vis Cerratina nel corso della gara dal 26° al 36°del secondo tempo ha impiegato un solo calciatore c.d. "fuori quota", mentre, a norma della delibera del C.R.A. - L.N.D. di cui al Comunicato n°1 del 3/7/2003, avrebbe dovuto impiegarne due per l'intera gara, si chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della partita;
-rilevato che quanto esposto nel reclamo trova conferma nel rapporto arbitrale e negli allegati;
-visto l'art.12 5°comma C.G.S.
DELIBERA
a)di infliggere alla S.S. Vis Cerratina la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio: Vis Cerratina 0 - Cugnoli 3.
b)di accreditare la tassa reclamo.