COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 19 del 30/10/2003- pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CUS TERAMO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE ANDREA NOVELLI PER N.6 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA CUS TERAMO/APRUTINO DISPUTATA IL 18/10/03 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 (C.U. N.18 DEL 23/10/03 COM.REG.)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 19 del 30/10/2003- pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ CUS TERAMO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE ANDREA NOVELLI PER N.6 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA CUS TERAMO/APRUTINO DISPUTATA IL 18/10/03 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 (C.U. N.18 DEL 23/10/03 COM.REG.)
Con appello ritualmente proposto la società Cus Teramo ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore Andrea Novelli protestato smodatamente nei confronti dell’arbitro, chiedendone la revoca o, in via subordinata la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che la sanzione doveva ritenersi ingiustificata in quanto pur essendosi lasciato andare il calciatore a qualche parola di troppo, lo stesso si era limitato a protestare ma non in modo incivile.
Osserva la Commissione che le richieste prove testimoniali e documentali non possono trovare ingresso in questa sede per espresso divieto regolamentare.
La sanzioni inflitta al calciatore Novelli Andrea può, peraltro, essere lievemente ridotta in considerazione della non particolare gravità dei fatti commessi.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Novelli Andrea a n.5 gare disponendo la restituzione della tassa versata.
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