COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 13/11/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Campionato di Seconda categoria DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 25/10/2003 ATLETICO ROSETO – ATLETICO SPOLTORE

COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 13/11/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Campionato di Seconda categoria DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 25/10/2003 ATLETICO ROSETO - ATLETICO SPOLTORE Il Giudice Sportivo - esaminato il reclamo della A.S. Atletico Spoltore avverso l'esito della gara in epigrafe, reclamo con il quale, dopo aver premesso che nel corso della gara, 45° del primo tempo, un calciatore, che si trova va in panchina, della squadra avversaria, aggrediva un proprio giocato re colpendolo con pugni alla testa, causandogli ferite e traumi tali da costringerlo ad abbandonare il campo con trasporto in ospedale; chiede che sia inflitta alla A.S. Atletico Roseto la punizione sportiva della perdita della gara ritenendo di essere stata danneggiata per non aver potuto impiegare il calciatore infortunato; - rilevato che il giocatore infortunato è stato regolarmente sostitui to con altro calciatore e la Società ha portato regolarmente a termine la gara; DELIBERA a) di respingere il reclamo confermando il risultato in campo: Atletico Roseto 3 - Atletico Spoltore 1. b) di addebitare la tassa reclamo.
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