COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 13/11/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Campionato di Seconda categoria DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 25/10/2003 ATLETICO ROSETO – ATLETICO SPOLTORE
COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°22 del 13/11/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Campionato di Seconda categoria
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 25/10/2003 ATLETICO ROSETO - ATLETICO SPOLTORE
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo della A.S. Atletico Spoltore avverso l'esito
della gara in epigrafe, reclamo con il quale, dopo aver premesso che
nel corso della gara, 45° del primo tempo, un calciatore, che si trova
va in panchina, della squadra avversaria, aggrediva un proprio giocato
re colpendolo con pugni alla testa, causandogli ferite e traumi tali da
costringerlo ad abbandonare il campo con trasporto in ospedale;
chiede che sia inflitta alla A.S. Atletico Roseto la punizione sportiva
della perdita della gara ritenendo di essere stata danneggiata per non
aver potuto impiegare il calciatore infortunato;
- rilevato che il giocatore infortunato è stato regolarmente sostitui
to con altro calciatore e la Società ha portato regolarmente a termine
la gara;
DELIBERA
a) di respingere il reclamo confermando il risultato in campo:
Atletico Roseto 3 - Atletico Spoltore 1.
b) di addebitare la tassa reclamo.