COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/11/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Campionato di Seconda categoria DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 9/11/2003 ALTINESE 2000 – FOSSACESIA 90
COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/11/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Campionato di Seconda categoria
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 9/11/2003 ALTINESE 2000 - FOSSACESIA 90
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo avanzato dalla Polisportiva Altinese 2000 avver
so l'esito della gara in epigrafe, reclamo con il quale nel denunciare
che la Società Fossacesia 90 dal 40° del secondo tempo, dopo la sostitu
zione del calciatore Bellisario Alessio, nato il 03/08/1983,con il
giocatore La Viola Antonio, nato il 17/01/1978, non ha impiegato in cam
po almeno un calciatore nato dal 1/1/1983 in poi, chiede che sia inflit
ta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Socie
tà Fossacesia 90;
- rilevato che da un esame del rapporto arbitrale e della documentazio
ne allegata, quanto segnalato dalla Società realmente risponde al vero;
- vista la delibera dell'11/04/2003 del Consiglio Direttivo del Comita
to Regionale Abruzzo, nonché l'art. 12 del C.G.S.
DELIBERA
a)di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla So
cietà Fossacesia 90 con il seguente risultato
Altinese 2000 3 / Fossacesia 90 0
b)di accreditare la tassa reclamo nell'importo dell'assegno inviato
( Euro 52,00).