COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/11/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Campionato di Seconda categoria DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 9/11/2003 ALTINESE 2000 – FOSSACESIA 90

COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/11/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Campionato di Seconda categoria DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 9/11/2003 ALTINESE 2000 - FOSSACESIA 90 Il Giudice Sportivo - esaminato il reclamo avanzato dalla Polisportiva Altinese 2000 avver so l'esito della gara in epigrafe, reclamo con il quale nel denunciare che la Società Fossacesia 90 dal 40° del secondo tempo, dopo la sostitu zione del calciatore Bellisario Alessio, nato il 03/08/1983,con il giocatore La Viola Antonio, nato il 17/01/1978, non ha impiegato in cam po almeno un calciatore nato dal 1/1/1983 in poi, chiede che sia inflit ta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Socie tà Fossacesia 90; - rilevato che da un esame del rapporto arbitrale e della documentazio ne allegata, quanto segnalato dalla Società realmente risponde al vero; - vista la delibera dell'11/04/2003 del Consiglio Direttivo del Comita to Regionale Abruzzo, nonché l'art. 12 del C.G.S. DELIBERA a)di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla So cietà Fossacesia 90 con il seguente risultato Altinese 2000 3 / Fossacesia 90 0 b)di accreditare la tassa reclamo nell'importo dell'assegno inviato ( Euro 52,00).
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