COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/11/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Campionato di Seconda categoria DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 15/11/2003 FOSSACESIA 90 – TORREBRUNA
COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/11/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Campionato di Seconda categoria
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 15/11/2003 FOSSACESIA 90 - TORREBRUNA
Il Giudice Sportivo
- visto il referto arbitrale dal quale si rileva che:
- al 37° del 2° tempo, dopo che era stata realizzata una rete da parte
di un calciatore della Società Torrebruna e dopo che lo stesso aveva
manifestato in modo corretto la sua esultanza, da un cancello, control
lato in precedenza dall'arbitro e risultato chiuso con un lucchetto, si
portava sul terreno di gioco un sostenitore della Società Fossacesia 90,
che peraltro indossava la tuta di detta Società, il quale, raggiunto
l'autore della rete lo colpiva con un pugno alla nuca facendolo cadere
a terra battendo violentemente il capo;
Quest'ultimo poco dopo riusciva ad alzarsi senza l'intervento di altri.
Dallo stesso cancello successivamente, facevano ingresso sul terreno
di gioco altri tre sostenitori della Società locale, i quali in un pri
mo momento minacciavano pesantemente l'arbitro, quindi minacciavano di
botte altri calciatori della Società Torrebruna. A questo punto l'arbi
tro, anche interpellando i dirigenti locali, si adoperava di ripristina
re le condizioni di normalità per il proseguo della gara, ma dopo circa
otto dieci minuti si rendeva conto di non esserci riuscito ed allo sco
po di garantire l'incolumità propria e dei tesserati ospiti, tenuta pre
sente anche l'assenza di Forza Pubblica, che peraltro, interveniva, su
richiesta dei dirigenti locali dopo circa venti minuti, decideva di
sospendere definitivamente la gara;
- considerato che la situazione creatasi appariva pregiudizievole della
incolumità dell'arbitro e dei tesserati ospiti e tale da non consenti
re allo stesso direttore di gara di dirigere l'incontro in piena
indipendenza di giudizio e che quindi la responsabilità dell'accaduto
è da ricondursi a carico della Società Fossacesia 90;
- visti gli art. 64 NOIF e 12 e segg. C.G.S.
DELIBERA
- di infliggere alla Società Fossacesia 90 la punizione sportiva della
perdita della gara col seguente risultato: Fossacesia 90 0 Torrebruna 3
- di comminare a carico della Società Fossacesia 90 l'ammenda di Euro
260,00.