COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/11/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Campionato di Seconda categoria Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL SIG.GIOVANNI IACOVONE CALCIATORE TESSERATO CON LA SOC.TRE VILLE E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE DELL’ART.2 C.G.S. E DELL’ART.2, COMMA 4, G.G.S

COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/11/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Campionato di Seconda categoria Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL SIG.GIOVANNI IACOVONE CALCIATORE TESSERATO CON LA SOC.TRE VILLE E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE DELL’ART.2 C.G.S. E DELL’ART.2, COMMA 4, G.G.S Con nota del 11/7/03, il Presidente del C.R.A. del FIGC-LND ha deferito a questa Commissione il sig. Giovanni Iacovone, tesserato con la soc.Tre Ville nonché la stessa società per violazione dell’art.2 e art.2 comma 4, per aver il primo sporto querela nei confronti di altro tesserato FIGC senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione del Presidente Federale e la seconda per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Con successiva nota del 13/10/03, regolarmente notificata, la C.D. ha formalmente contestato le violazioni di cui sopra informando i soggetti deferiti che, nel termine perentorio del 5/11/03, avrebbero potuto chiedere di essere sentiti e presentare memorie difensive. La soc. deferita, peraltro, pur avendo chiesto di essere sentita non è comparsa dinanzi alla Commissione, mentre lo Iacovone ha fatto pervenire deduzioni con le quali ha fatto presente di non aver potuto attendere l’autorizzazione pur avendola richiesta in quanto stava per scadere il termine per la presentazione della querela. Osserva la Commissione che la giustificazione addotta dallo Iacovone non merita particolare considerazione atteso che la richiesta di autorizzazione ad adire le vie legali fu presentata al C.R.A-L.N.D solo in data 28/7/03 per un fatto accaduto il 1/6/03. Ora, se tale richiesta fosse stata tempestivamente presentata, sarebbe intervenuta la relativa decisione prima che scadesse il termine per la presentazione della querela. Appare, pertanto, evidente la responsabilità dello Iacovone mentre della violazione della violazione dallo stesso commessa risponde la società deferita a norma dell’art.2, comma 4, CGS. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere al sig. Giovanni Iacovone la squalifica per mesi sei ed alla soc. Tre Ville l’ammenda di euro 250,00
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