COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 11/12/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. PESCASSEROLI AVVERSO L’ESITO DELLA GARA HOPE 2000 SCANNO VILLALAGO/A.C. PESCASSEROLI DISPUTATA IL 15/11/03 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE D

COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 11/12/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. PESCASSEROLI AVVERSO L’ESITO DELLA GARA HOPE 2000 SCANNO VILLALAGO/A.C. PESCASSEROLI DISPUTATA IL 15/11/03 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE D Con reclamo proposto a mezzo servizio postale con racc. del 19/11/03, seguito dall’invio della distinta della racc. alla controparte effettuata in data 25/11/03, la soc. A.S.Pescasseroli ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Hope 2000 Scanno Villalago per aver quest’ultima utilizzato due calciatori in posizione irregolare in quanto avevano partecipato alla gara privi della autorizzazione prevista dalla normativa federale per i quattordicenni. Osserva la Commissione che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in quanto la copia dei motivi del reclamo non è stata allegata al reclamo come previsto dall’art.42 CGS, come modificato dal C.U. n.70/A del 5/9/03 della FIGC. A nulla vale, quindi, la successiva produzione effettuata fuori termine della distinta della racc. del 25/11/03. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo disponendo incamerarsi la tassa versata
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it