COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 11/12/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. VILLALFONSINA 2000 AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA AI CALCIATORI: ORSINI MARIO FINO AL 1/12/03, BONACCI MARCO PER N.4 GARE E CANOSA FRANCESCO FINO AL 12/11/04) IN RELAZIONE ALLA GARA S.S. VILLALFONSINA 2000/S.S.CIVITALUPARELLA DISPUTATA IL 12/11/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N.10 DEL 19/11/03 COM.PROV.CH)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 28 del 11/12/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. VILLALFONSINA 2000 AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA AI CALCIATORI: ORSINI MARIO FINO AL 1/12/03, BONACCI MARCO PER N.4 GARE E CANOSA FRANCESCO FINO AL 12/11/04) IN RELAZIONE ALLA GARA S.S. VILLALFONSINA 2000/S.S.CIVITALUPARELLA DISPUTATA IL 12/11/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N.10 DEL 19/11/03 COM.PROV.CH) Con appello proposto a mezzo del servizio postale, la S.S. Villalfonsina 2000 ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. per i comportamenti addebitati ai singoli calciatori, limitandosi a sostenere che la società “vuole far ricorso in quanto alle squalifiche” Osserva la Commissione che l’appello deve essere dichiarato inammissibile siccome carente di ogni motivazione e richiesta, nonché della richiesta tassa, in palese violazione di quanto previsto dall’art. 42 del CGS Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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