COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2003- pubbl. su www.figcabruzzo.it Campionato di Seconda categoria Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ G.S. AURORA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (INIBIZIONE AL DIRIGENTE ALBERTO PAOLINI FINO AL 31/5/04) IN RELAZIONE ALLA GARA S.PIO/G.S. AURORA DISPUTATA IL 2/11/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.11 DEL 6/11/03 COMITATO PROV.AQ)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2003- pubbl. su www.figcabruzzo.it Campionato di Seconda categoria Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ G.S. AURORA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (INIBIZIONE AL DIRIGENTE ALBERTO PAOLINI FINO AL 31/5/04) IN RELAZIONE ALLA GARA S.PIO/G.S. AURORA DISPUTATA IL 2/11/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.11 DEL 6/11/03 COMITATO PROV.AQ) Con appello ritualmente proposto la società G.S.Aurora ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il dirigente Alberto Paolini tentato di aggredire l’arbitro chiedendone la revoca o, in via subordinata, la riduzione. Ha dedotto l’appellante che in realtà il proprio dirigente aveva solo protestato vivacemente senza toccare il direttore di gara, che aveva protratto il recupero della gara senza motivo. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando, peraltro, di aver subito una serie di spintoni e che uno di questi gli era stato dato dal Paolini che protestava per il recupero concesso. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al dirigente deve ritenersi eccessiva in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) si tratta di comportamento chiaramente ispirato dalla volontà di protestare nei confronti del direttore di gara e non di aggredirlo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre l’inibizione inflitta al dirigente Alberto Paolini fino al 31/1/04 disponendo la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it