COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2003- pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.C. PAOLOMBARO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (INIBIZIONE AL DIRIGENTE ROSSETTI GUGLIELMO FINO AL 30/3/04; AMMENDA DI EURO 250,00) IN RELAZIONE ALLA GARA A.C. PAOLOMBARO / POL. MARIO TURDO’ DISPUTATA IL 2/11/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.20 DEL 6/11/03 COM. REG. ABR.)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2003- pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA A.C. PAOLOMBARO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (INIBIZIONE AL DIRIGENTE ROSSETTI GUGLIELMO FINO AL 30/3/04; AMMENDA DI EURO 250,00) IN RELAZIONE ALLA GARA A.C. PAOLOMBARO / POL. MARIO TURDO’ DISPUTATA IL 2/11/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.20 DEL 6/11/03 COM. REG. ABR.)
Con appello ritualmente proposto, la A.C.Palombaro ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. per aver il Rossetti, ripetutamente inibito ed indebitamente inserito in distinta, tentato di aggredire un calciatore avversario venendo fermato dai propri calciatori.
Ha dedotto l’appellante la insussistenza dei fatti addebitati sul presupposto che il direttore di gara non avrebbe potuto vedere quanto accaduto. Quest’ultimo, peraltro, in sede di supplemento, chiariva ulteriormente l’episodio, precisando di aver assistito personalmente ai fatti in quanto impegnato a riportare la calma, e ribadiva quanto in precedenza riferito.
Osserva la Commissione che l’appello è solo parzialmente fondato in quanto la sanzione pecuniaria è congrua ed adeguata in rapporto alla violazione contestata mentre può essere ridotta l’inibizione inflitta al Rossetti in considerazione che il suo comportamento non ha prodotto effetti.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre l’inibizione inflitta all’allenatore Rossetti Guglielmo fino al 31/1/04 confermando l’ammenda di euro 250,00. Dispone restituirsi la tassa versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 30 del 18/12/2003- pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.C. PAOLOMBARO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (INIBIZIONE AL DIRIGENTE ROSSETTI GUGLIELMO FINO AL 30/3/04; AMMENDA DI EURO 250,00) IN RELAZIONE ALLA GARA A.C. PAOLOMBARO / POL. MARIO TURDO’ DISPUTATA IL 2/11/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.20 DEL 6/11/03 COM. REG. ABR.)"