COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 32 del 30/12/2003- pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ G.S. CASTELVECCHIO SUBEQUO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA DI EURO 310,00; PERDITA DELLA GARA; INIBIZIONE FINO AL 31/12/2003 AL DIRIGENTE COSTANTINI GIANNI) IN RELAZIONE ALLA GARA RAIANO / CASTELVECCHIO SUBEQUO DISPUTATA IL 7/12/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.28 DEL 11/12/03 COM.REG.ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 32 del 30/12/2003- pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ G.S. CASTELVECCHIO SUBEQUO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA DI EURO 310,00; PERDITA DELLA GARA; INIBIZIONE FINO AL 31/12/2003 AL DIRIGENTE COSTANTINI GIANNI) IN RELAZIONE ALLA GARA RAIANO / CASTELVECCHIO SUBEQUO DISPUTATA IL 7/12/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.28 DEL 11/12/03 COM.REG.ABRUZZO) Con ricorso proposto a mezzo fax e successivamente a mezzo servizio postale, La Societa' Castelvecchio Subequo ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. in relazione ai fatti che avevano indotto il direttore di gara a sospendere l'incontro, chiedendone la revoca o, in subordinazione, la riduzione. Ha dedotto l’appellante la insussitenza dei fatti addebitati e, comunque, la eccessivita' delle sanzioni. Osserva la Commissione che l'appello deve essere dichiarato inammissibile, quanto alla perdita della gara, siccome non corredato dalla ricevuta della raccomandata (o di copia della stessa) da inviare alla controparte ai sensi dell'art. 42 C.G.S.. Deve, invece , essere respinto, quanto alla inibizione inflitta al Costantini, essendo la stessa congrua ed adeguata in relazione al comportamento contestato. Va per contro, ridotta la sanzione dell'ammenda in quanto, tenuto conto del Campionato di pertinenza e dei fatti non particolarmente gravi, puo' essere lievemente ridotta. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre l'ammenda inflitta alla Societa' G.S Castelvecchio Subequo ad Euro 200,00 confermando nel resto gli impugnati provvedimenti. Dispone restituirsi la tassa versata.
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