COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 24 del 9 ottobre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Eccellenza RECLAMO SAN MARZANO GARA INTERSANTAGATA – S. MARZANO DEL 20/9/03
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 24 del 9 ottobre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it
Decisioni del Giudice Sportivo
Campionato di Eccellenza
RECLAMO SAN MARZANO GARA INTERSANTAGATA – S. MARZANO DEL 20/9/03
Il G.S., visto il reclamo ritualmente preannunziato e lette le motivazioni regolarmente trasmesse, rileva che il gravame non è fondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento. La reclamante si duole che la società Inter Sant’Agata dal 15° del s.t. non avrebbe schierato in campo contemporaneamente i due calciatori nato dal 1985 in poi, così come previsto ed imposto dalla normativa federale. A supporto di tanto, afferma, la suddetta reclamante, che sarebbe entrato in campo, in sostituzione del numero sette (calciatore Juniores) altro calciatore non inserito in distinta in quanto indossava una casacca riportante il n. diciannove, non avente i requisiti in quanto non “Juniores”. La doglianza non è fondata. Ed invero, opportunamente convocato, l’arbitro ha chiarito, ad integrazione di quanto già precisato in referto, che il calciatore entrato in campo al 15° del s.t. in sostituzione del numero sette, effettivamente indossava una casacca riportante il numero diciannove ma in realtà trattavasi del calciatore inserito in distinta al numero sedici, sig. Rullo Carmine, di categoria Juniores, identificato con certezza sia prima che a fine gara. Per tali motivi;
DELIBERA
di rigettare il reclamo e di addebitare la relativa tassa alla società reclamante.