COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 26 del 16 ottobre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo Coppa Italia Dilettanti RECLAMO ECLANESE – GARA ECLANESE / PONTE CALCIO DEL 24/9/2003
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 26 del 16 ottobre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it
Decisioni del Giudice Sportivo
Coppa Italia Dilettanti
RECLAMO ECLANESE - GARA ECLANESE / PONTE CALCIO DEL 24/9/2003
Il G.S., letto il reclamo ritualmente preannunziato e proposto, si rileva nel merito che lo stesso è infondato e pertanto meritevole di rigetto. Preliminarmente va osservato che sebbene la reclamante abbia fatto pervenire istanza di rinuncia a questo Giudice, tale reclamo non è revocabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 comma 12 data la materia oggetto del reclamo. La società reclamante si duole che alla gara in epigrafe abbia partecipato un calciatore appartenente alla società Ponte Calcio, nonostante lo stesso sia ancora in corso di squalifica, poiché non scontata definitivamente come prevede l’art. 17 comma 3 CGS. Orbene da un’attenta analisi, e così come dichiarato dalla stessa reclamante nell’istanza di rinuncia, il calciatore in questione ha definitivamente scontato la squalifica in una gara precedente. Per tali motivi;
DELIBERA
di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa sul conto della reclamante.