COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 28 del 23 ottobre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Calcio a 5 Serie C1 GARA ATLETICO LACCO AMENO – DOLCEVITA FLEGREA DELL’11/10/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 28 del 23 ottobre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Calcio a 5 Serie C1 GARA ATLETICO LACCO AMENO – DOLCEVITA FLEGREA DELL’11/10/03 Il G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 26, letto il referto di gara, il supplemento allo stesso nonché sentito l’arbitro a chiarimento emerge chiaramente la responsabilità della società Atletico Lacco Ameno negli eventi che hanno determinato la prosecuzione della gara pro forma. Infatti a seguito dell’espulsione del capitano dell’Atletico Lacco Ameno veniva aperto il cancello di accesso al campo e si verificava l’invasione di campo da parte di alcuni tifosi locali che tentavano di aggredire l’arbitro e lo minacciavano. Grazie all’intervento della Polizia rientravano sugli spalti i tifosi e la gara riprendeva. Da precisare che durante l’invasione di campo si verificava l’aggressione da parte di tifosi che colpivano i giocatori della società Dolcevita Flegrea. Dopo pochi minuti l’arbitro espelleva altro calciatore della società Atletico Lacco Ameno e si verificava una nuova invasione di campo e scontri tra il pubblico delle due società presente e l’arbitro era oggetto di sputi e minacce da parte del pubblico. I Poliziotti presenti lo invitavano a raggiungere gli spogliatoi ma visto che non era possibile raggiungere gli stessi per la presenza minacciosa dell’allenatore espulso e di tifosi decideva di sospendere la gara. A questo punto una persona qualificatosi come Presidente della società Atletico Lacco Ameno minacciava di morte l’arbitro se non avesse ripreso la gara. Lo stesso arbitro però rilevato che non c’erano ormai i presupposti per proseguirla regolarmente riprendeva la gara pro-forma. Nel prosieguo l’arbitro veniva colpito da una secchiata di acqua lanciata alle spalle dalla panchina locale. Per tali motivi; DELIBERA di infliggere alla società Atletico Lacco Ameno la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; di comminare alla società Atletico Lacco Ameno la squalifica del campo di gioco per una gara effettiva con effetto immediato, di comminare altresì l’ammenda di € 200.00 alla società Lacco Ameno. Comminare l’ammenda di € 26.00 alla società Dolcevita Flegrea .
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