COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 31 del 6 novembre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.C. TANAGRO GREGORIANA – GARA CASALBUONO / TANAGRO GREGORIANA DEL 19.10.2003 – SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 31 del 6 novembre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.C. TANAGRO GREGORIANA – GARA CASALBUONO / TANAGRO GREGORIANA DEL 19.10.2003 – SECONDA CATEGORIA La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il ricorso prodotto dalla società Tanagro Gregoriana, avverso le decisioni del Giudice Sportivo del C.R. Campania, relative alla gara di cui all’epigrafe, nonché sentita la società ricorrente, rileva che l’inibizione disposta, fino al 19.12.2003, a carico del sig. Fresolone Pierino, per ripetute ingiurie all’arbitro, appare obiettivamente congrua. Parimenti congrua è da giudicare la squalifica per quattro gare a carico del calciatore Parrilli Vito, determinata da un prolungano atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Va, invece, ridotta, da tre a due giornate, al fine di un’equa commisurazione della pena all’infrazione effettivamente commessa, la squalifica inflitta al calciatore Lordi Vito. P.Q.M., in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA di ridurre a due le giornate di squalifica a carico del calciatore Lordi Vito; di confermare nel resto; di nulla disporre in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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