COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 34 del 13 novembre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere del Giudice Sportivo Campionato Regionale Attivita Mista RECLAMO ARIANO STAZIONE GARA ATL. ATRIPALDA – ARIANO STAZ. DEL 27/10/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 34 del 13 novembre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere del Giudice Sportivo Campionato Regionale Attivita Mista RECLAMO ARIANO STAZIONE GARA ATL. ATRIPALDA – ARIANO STAZ. DEL 27/10/03 Il G.S., letto il reclamo ritualmente preannunziato e proposto rileva che è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante si suole che la società Atletico Atripalda abbia impiegato nella gara in epigrafe cinque calciatori cd. “fuoriquota”. Dall’esame degli atti ufficiali di gara emerge che la società Atletico Atripalda effettivamente abbia impiegato cinque calciatori nati dopo l’1/1/83 in violazione a quanto stabilito sul C.U. n. 21 del 29/09/03 pag. 364. Per tali motivi, in applicazione dell’art. 12 CGS in accoglimento del reclamo; DELIBERA di infliggere alla società Atletico Atripalda la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla per la tassa non versata.
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