COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 37 del 27 novembre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO GAUDIANUM – GARA ISCHIA/GAUDIANUM DEL 2.11.2003 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 37 del 27 novembre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO GAUDIANUM – GARA ISCHIA/GAUDIANUM DEL 2.11.2003 – ECCELLENZA La C.D., letti il reclamo ritualmente proposto dalla società Gaudianum e gli atti ufficiali (rapporto arbitrale e relativo supplemento, rapporto assistente arbitrale e Commissario di Campo); rilevato che dagli stessi emerge inequivocabilmente la gravità del comportamento posto in essere dai sostenitori ospiti i quali al termine della gara, scavalcata la rete di recinzione, si avviavano verso il settore occupato dai sostenitori locali e con eloquenti gesti li invitavano alla sfida; preso atto che, a questo punto, venivano caricati dalle forze dell’ordine, il cui intervento provocava la reazione di altri sostenitori ospiti, i quali cercavano di abbattere un cancello che immetteva sul terreno di gioco e lanciavano, nel contempo, pietre all’indirizzo degli agenti della Polizia di Stato; considerato, inoltre, che gli stessi sostenitori causavano danni ai servizi igienici dello stadio ed al traghetto (fatti ammessi dalla stessa reclamante) che li trasportava a Napoli, tali da richiedere un massiccio intervento delle Forze dell’Ordine sul molo di attracco; considerato che i comportamenti posti in essere dai sostenitori ospiti hanno messo in pericolo l’incolumità sia degli appartenenti alle Forze di Polizia che dei viaggiatori; visto che lo sport non può che essere motivo di aggregazione e, invece, nella fattispecie ha creato momenti di tensione e pericolo; considerato, infine, che dall’audizione della reclamante non sono emersi elementi tali da confutare il contenuto degli atti ufficiali (fonte privilegiata di prova); P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo per quanto attiene la squalifica del campo di gioco, la sanzione pecuniaria ed il risarcimento del danno. Dichiara, inoltre, inammissibile il reclamo avverso l’inibizione inflitta all’allenatore Massaro Francesco, trattandosi di sanzione non appellabile. Ordina l’addebito della tassa, non versata, sul conto della reclamante.
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