COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 37 del 27 novembre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL.LACCO AMENO C5 – GARA ATL.LACCO AMENO/DOLCEVITA FLEGREA DEL 11.10.03 – C/5 Serie C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 37 del 27 novembre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL.LACCO AMENO C5 – GARA ATL.LACCO AMENO/DOLCEVITA FLEGREA DEL 11.10.03 – C/5 Serie C2 La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Atletico Lacco Ameno, nonché ascoltato l’arbitro, ritiene che sia palese la responsabilità della società Atletico Lacco Ameno nei fatti che hanno determinato la prosecuzione della gara pro-forma. Infatti, non vi è alcun dubbio che vi sia stata un’invasione di campo da parte dei tifosi dell’Atl. Lacco Ameno che, solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine, rientravano sugli spalti, dopo aver aggredito i calciatori della società Dolcevita Flegrea, così come non vi è alcun dubbio che vi sia stata un’altra invasione di campo, dopo che l’arbitro aveva espulso un giocatore dell’Atl. Lacco Ameno e che l’arbitro sia stato oggetto di sputi e minacce e, quindi, che egli era costretto a sospendere la gara; infine che, solo dopo che era stato minacciato da un dirigente della società Atletico Lacco Ameno, l’arbitro aveva deciso di continuare la gara pro-forma. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della società Atl. Lacco Ameno e di confermare le decisioni adottate dal Giudice Sportivo. Ordina addebitarsi la tassa.
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