COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°7 del 27/08/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it Coppa EMILIA PRIMA CATEGORIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 31/8/03 EMMETRE – ALBA

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°7 del 27/08/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it Coppa EMILIA PRIMA CATEGORIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 31/8/03 EMMETRE - ALBA Il Giudice Sportivo esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla soc. EMMETRE con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara per aver la soc. ALBA utilizzato nel corso della stessa il calciatore FRANCESCHINI MAURO squalificato per una gara effettiva (Sanzione comminata con il C.U. n. 39 del 01.05.2003 dal G.S. del CRER) invocandosi la sanzione prevista dalle norme federali. Rilevato come si evince dai documenti ufficiali della gara che alla stessa ha preso parte il calciatore FRANCESCHINI MAURO, che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato per una gara effettiva come si evince dal C.U. n: 39 del 01.05.2003. Ritenuto che tale condotta preveda a carico della soc. ALBA la sanzione prevista di cui all'art. 12 comma 5) lettera a) c.g.s. Per questi motivi delibera: a) Di accogliere il reclamo della soc. EMMETRE; b) di infliggere alla soc. ALBA la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: EMMETRE - ALBA 3-0 c) di escludere dalla competizione la soc. ALBA; d) di non addebitare la tassa reclamo alla soc EMMETRE. Di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
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