COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°9 del 10/09/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it COPPA EMILIA PRIMA CATEGORIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 7/ 9/ 3 MONTECCHIO – MONTECAVOLO
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°9 del 10/09/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
COPPA EMILIA PRIMA CATEGORIA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 7/ 9/ 3 MONTECCHIO - MONTECAVOLO
Il Giudice Sportivo esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla soc. MONTECAVOLO con il quale lamenta l'irregolare svolgimento della gara per aver la soc. MONTECCHIO utilizzato nel corso della stessa il calciatore DIEMMI GIANLUCA squalificato per una giornata effettiva (sanzione comminata con il C.U. n. 15 del 07.11.2002) invocandosi la sanzione prevista dalle norme Federali. Rilevato, come si evince dai documenti ufficiali della gara che alla stessa ha preso parte il calciatore DIEMMI GIANLUCA che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato per una gara effettiva (C.U. n. 15 del 07.11.2002). Ritenuto, inoltre, che il DIEMMI ha preso parte alla gara ROCCA 68 - MONTECCHIO del 31.08.2003 che non aveva titolo a parteciparvi, e che non ha scontato nessuna squalifica.
P.T.M.
il G.S., visto l'art. 12 comma 5) lettera a) c.g.s., delibera:
a) Di accogliere il reclamo della soc. MONTECAVOLO;
b) di infliggere alla soc. MONTECCHIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-3 a favore della soc. MONTECAVOLO;
c) di escludere dal prosieguo della competizione la soc. MONTECCHIO;
d) nulla per la tassa essendo il reclamo accolto.
Di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.