COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°11 del 24/09/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI ECCELLENZA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VISPORT 2000 avverso squalifica per 3 giornate calc.GONZATO ALESSANDRO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 9 del 10.9.2003 gara VISPORT 2000-MOLINELLA del 7.9.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°11 del 24/09/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI ECCELLENZA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VISPORT 2000 avverso squalifica per 3 giornate calc.GONZATO ALESSANDRO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 9 del 10.9.2003 gara VISPORT 2000-MOLINELLA del 7.9.2003 L'A.S.VISPORT 2000 ricorre avverso il provvedimento sopra indicato sostenendo che il calc.GONZATO , dopo aver subito un fallo "entra con irruenza nel contrasto per divincolarsi, il giocatore avversario cade a terra, buttandosi facendo scena". "Il giocatore GONZATO non ha colpito il giocatore avversario con un calcio a gioco fermo, pertanto non ha usato nessuna violenza sulle stesso". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - premesso che, essendo il ricorso pervenuto solo oggi a questa C.D., non è stato possibile sentire un rappresentante dell'A.S.VISPORT 2000, che aveva richiesto l'audizione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che, dopo avere ravvisato una irregolarità nel comportamento del calc.GONZATO, consultava l'assistente, che si trovava vicinissimo ai due calciatori e che non aveva richiamato la sua attenzione, trovando conferma che il calc.GONZATO, dopo aver subito il fallo, a gioco fermo, colpiva con un calcio ad una gamba il giocatore avversario autore del fallo, decretando conseguentemente l'espulsione del calciatore dell'A.S.VISPORT 2000, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.GONZATO ALESSANDRO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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