COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°13 del 08/10/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CERREDOLESE per presunta irregolarità gara CERREDOLESE – CAVOLA VILLA del 21.9.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°13 del 08/10/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CERREDOLESE per presunta irregolarità gara CERREDOLESE - CAVOLA VILLA del 21.9.2003 L’A.C.CERREDOLESE, eccepisce in ordine della gara di cui all’oggetto, in quanto alla stessa ha preso parte, nelle file dell'U.S.CAVOLA VILLA, il calc.ZOBBI MANUELE squalificato per 5 giornate, come da C.U. n.38, squalifica non del tutto scontata alla data della disputa della gara di cui all'oggetto. "In base all'art.17 del codice della disciplina sportiva punto 5, chiede la vittoria a tavolino per 3-0". La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 38 del C.P. di Reggio Emilia, datato 21.4.2003, in relazione al campionato provinciale Juniores, il calc.ZOBBI MANUELE risulta squalificato per 5 giornate di gara; - rilevato che il calc.ZOBBI MANUELE, nato il 21.12.84, risulta non avere partecipato alle gare del 26.4.2003, 10.5.2003, 17.5.2003, 24.5.2003, mentre la gara del 3.5.2003 non è stata disputata dall'U.S.CAVOLA VILLA per propria rinuncia; - preso atto che, per quanto il comma 4 dell'art.17 del C.G.S. stabilisca che "le gare con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica", il successivo comma 5 precisa che "se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva"; - valutato pertanto che, in virtù di quanto precede, il calc.ZOBBI MANUELE ha partecipato, nelle file dell'U.S.CAVOLA VILLA, alla gara di cui all'oggetto(terminata con il risultato : CERREDOLESE 2 - CAVOLA VILLA 3) senza averne titolo , in quanto la squalifica sopra indicata non era ancora stata del tutto scontata; - visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere all'U.S.CAVOLA VILLA la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara CERREDOLESE - CAVOLA VILLA del 21.9.2003 ed al calc.ZOBBI MANUELE 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata
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