COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°16 del 29/10/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.REAL BORGO avverso squalifica per 3 giornate calc.PIERMARTINI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 14 del 16.10.2003 gara REAL BORGO – MONTESCUDO del 12.10.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°16 del 29/10/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.REAL BORGO
avverso squalifica per 3 giornate calc.PIERMARTINI ANDREA
delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 14 del 16.10.2003
gara REAL BORGO - MONTESCUDO del 12.10.2003
L'A.C.REAL BORGO ricorre avverso il provvedimento sopra riportato negando che il
calc.PIERMARTINI "abbia assolutamente impedito ad alcun giocatore del Montescudo di rientrare negli
spogliatoi, o spintonato alcuno dei giocatori del Montescudo, né ha minacciato giocatori del Montescudo".
Chiede l'annullamento della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha fornito precisazioni sul comportamento
messo in atto, a fine gara, dal calc.PIERMARTINI, precisazioni che permettono di valutare che la sanzione
irrogatagli possa essere contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.PIERMARTINI ANDREA.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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