COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°17 del 05/11/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.COMACCHIO LIDI avverso squalifica per 3 giornate calc.PAPINI MARIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 22.10.2003 gara COMACCHIO LIDI – OSTELLATO del 19.10.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°17 del 05/11/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
RECLAMO PROPOSTO DA U.S.COMACCHIO LIDI
avverso squalifica per 3 giornate calc.PAPINI MARIO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 22.10.2003
gara COMACCHIO LIDI - OSTELLATO del 19.10.2003
L'U.S.COMACCHIO LIDI ricorre avverso il sopraindicato provvedimento affermando che il
calc.PAPINI, in azione di gioco "dopo aver superato un avversario veniva trattenuto per la maglia ed ha
allargato il braccio nel tentativo di svincolarsi. Ritenuto che il gesto è stato del tutto involontario tanto che il
Direttore di gara non era intervenuto per sanzionare PAPINI, pur essendo molto vicino all'azione",
classificabile come un movimento improprio(pur considerando che ha allargato il braccio) e non un vero e
proprio gesto di violenza, chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- premesso che non è stato possibile convocare l'U.S.COMACCHIO LIDI, che pure aveva fatto
richiesta di audizione, in quanto il reclamo è pervenuto solo nella tarda mattinata odierna;
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l'assistente che ebbe a rilevare l'infrazione, sentito a chiarimenti ha ribadito che il
calc.PAPINI, colpiva volontariamente con un pugno al torace un giocatore avversario, gesto che l'arbitro non
aveva potuto vedere in quanto in quel momento voltato,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.PAPINI
MARIO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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