COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°17 del 05/11/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA S.S.IDICE CALCIO avverso squalifica per 3 giornate calc.DE GREGORIO MARCELLO, per 4 giornate calc.BENNASSI STEFANO ed al 30.6.2004 calc.AMADUZZI FABIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 13 del 23.10.2003 gara IDICE CALCIO – VAL LIMENTRA del 18.10.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°17 del 05/11/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA S.S.IDICE CALCIO
avverso squalifica per 3 giornate calc.DE GREGORIO MARCELLO, per 4 giornate
calc.BENNASSI STEFANO ed al 30.6.2004 calc.AMADUZZI FABIO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 13 del 23.10.2003
gara IDICE CALCIO - VAL LIMENTRA del 18.10.2003
La S.S.IDICE CALCIO ricorre avverso i sopra riportati provvedimenti mettendo in evidenza che
: 1) il calc.DE GREGORIO è stato espulso " per proteste, dopo aver subito l'ennesimo fallo subito e non punito
dall'arbitro"; 2) il calc.BENNASSI, capitano "è stato espulso a seguito di un fallo subito e non punito
dall'arbitro, per proteste verbali, avendo testualmente chiesto al direttore di gara se non ci vedeva; 3) il
calc.AMADUZZI è stato espulso "in quanto, a seguito dell'espulsione del compagno De Gregorio, con fare
ironico ha teso la mano all'arbitro" invitandolo ad espellere anche lui, così sarebbe terminata la gara. Nel
dilungarsi sul comportamento dell'arbitro, che ha lasciato il campo, senza dare spiegazioni, preoccupato solo
della sua persona, chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmemente il referto originario,
ha precisato che : 1) il calc.DE GREGORIO veniva espulso perché, dopo aver commesso un fallo, gli rivolgeva
frasi offensive e minacciose; 2) il calc.BENNASSI veniva espulso dopo che, all'esibizione del cartellino rosso
per offese rivoltegli, gli correva contro, reiterando le esternazioni, venendo prontamente trattenuto da
compagni di squadra che lo allontanavano, mentre aggiungeva minacce fisiche; 3) il calc.AMADUZZI, dopo
l'espulsione di un compagno di squadra, gli si avvicinava, provocatoriamente sfidandolo ad espellere anche
lui, e da circa 3 metri di distanza lanciava verso di lui sputi che giungevano fra le sue scarpe e, mentre veniva
trattenuto da un compagno di squadra, allungava una mano che arrivava a colpirlo, con la punta delle dita, ad
una guancia, senza procurargli dolore;
- valutato che il riprovevole comportamento messo in atto dal calc.AMADUZZI possa,
comunque, essere punito con una sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre al 30.4.2004 la squalifica del calc.AMADUZZI FABIO e di confermare le
squalifiche per 3 giornate del calc.DE GREGORIO MARCELLO e per 4 giornate del calc.BENNASSI
STEFANO.
Nulla dispone per la tassa, non versata
Share the post "COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°17 del 05/11/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA S.S.IDICE CALCIO avverso squalifica per 3 giornate calc.DE GREGORIO MARCELLO, per 4 giornate calc.BENNASSI STEFANO ed al 30.6.2004 calc.AMADUZZI FABIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 13 del 23.10.2003 gara IDICE CALCIO – VAL LIMENTRA del 18.10.2003"