COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°18 del 12/11/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 25/10/2003 ARCETANA – CROCIATI PARMA S.R.L.

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°18 del 12/11/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 25/10/2003 ARCETANA - CROCIATI PARMA S.R.L. Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°17 del 05/11/2003 e la sospensione cautelare a suo tempo comminata: letto il rapporto dell'Arbitro e relativo supplemento rilasciato in questa sede; rileva quanto segue: Al 25' del secondo tempo l'Arbitro espelleva i calciatori, CALABRETTA GIUSEPPE Soc. Arcetana e ASSOUSE ISAAC BERTRAND Soc.Crociati Parma (sanzionati con il C.U. n°17 del 05/11/03) per reciproche scorrettezze, gli stessi si avvicinavano verso gli spogliatoi, e giunti nei pressi dello stesso ed al di fuori del terreno di gioco, venivano nuovamente a diverbio. Successivamente interveniva un addetto alla F.P.S. che cercava di dividerli ma veniva spintonato. Che quattro calciatori di entrambe le Soc. si recavano nella zona dove avveniva il diverbio disinteressandosi del gioco, cercando di dividerli. Che l'Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare non riuscendo ad identificare alcun calciatore. Che un sostenitore della Soc.Arcetana entrava indebitamente nello spazio destinato all'area spogliatoio dirigendosi verso il capannello dove si spintonavano reciprocamente senza usare mai violenza. Attesi cinque minuti circa nella speranza di poter riprendere il gioco onde completare la gara l'Arbitro preso atto della situazione ambientale, decideva di sospendere la gara al 25' del secondo tempo comunicandolo ai Dirigenti di entrambe le squadre. Osserva questo G.S.: Perchè le gare possano subire interruzioni conclusive nel corso del loro svolgimento, a causa di violenza o di intimidazioni gravi (da parte di calciatori o tesserati o degli spettatori) è necessario che questi eventi abbiano posto in serio pericolo l'incolumità degli Ufficiali di Gara; ed occorre altresì, che l'Arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l'impossibilità di giungere alla conclusione "fisiologica" della gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere. La ricostruzione dei fatti verificatasi nel corso della gara in epigrafe e le circostanze descritte dall'Arbitro nel rapporto e nel supplemento, evidenziano sulla base della Giurisprudenza Sportiva, come sia venuta a configurarsi la fattispecie sostanziale che deve essere fronteggiata attraverso la ripetizione della gara. Gli atti ufficiali (referto e supplemento) affermano inequivocabilmente che in effetti l'Arbitro non si è avvalso dei poteri di cui all'art. 64 n°1 NOIF. Ai sensi dell'art.12 comma 4) C.G.S. comunque spetta agli organi Giustizia Sportiva stabilire se ed in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità della gara e possono giustificare l'adozione di un provvedimento eccezionale, quale quello della sospensione della gara; nei confronti del Direttore di Gara non vi è stato nessun tentativo di minacce ne tanto meno alcun attacco verbale, lo stesso Direttore di Gara afferma che il diverbio è stato un episodio isolato durato,10/15 , minuti circa. In estrema sintesi l'Arbitro non ha fatto uso di tutti i mezzi a sua disposizione per riportare l'ordine, quali ad esempio:chiamare i Capitani delle rispettive squadre per avvisarle, con fermezza, che il provvedimento di sospensione della gara sarebbe stato adottato qualora le intemperanze fossero proseguite; ammonire ed espellere i calciatori;allontanamento dal campo dei dirigenti. Pertanto, non avendo il Direttore di Gara posto in essere i tentativi necessari per riportare l'ordine per proseguire la gara ritenuto che nella fattispecie ricorrano gli estremi di cui l'art.12 comma 4) lett.c) C.G.S. P.T.M. delibera: la ripetizione della gara, demandando al Presidente del C.R.E.R. per gli adempimenti di sua competenza.
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