COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°18 del 12/11/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.REGGIOLO per presunta irregolarità gara CASTELNOVESE – REGGIOLO del 19.10.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°18 del 12/11/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.REGGIOLO per presunta irregolarità gara CASTELNOVESE - REGGIOLO del 19.10.2003 L'U.S.REGGIOLO eccepisce in ordine della gara di cui all’oggetto, in quanto alla stessa avrebbe preso parte, nelle file della POL.CASTELNOVESE, " il calc.FICARRA GIUSEPPE, nato il 25.12.1984, colpito da squalifica per una giornata di gara, pubblicata sul C.U.n. 38 del 24.4.2003, relativo alle semifinali del camp.Juniores Regionale in cui il suddetto calciatore era tesserato per la Soc.Pol.Lentigione e che, secondo noi deve essere scontata nel campionato di prima categoria e non nel camp.Juniores che, nella stagione 2003/2004 è riservato alle annate 1985 e 1986. Richiediamo pertanto l'assegnazione della vittoria della gara in oggetto". La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 38 del C.R.E.R. datato 24.4.2003, in relazione alle semifinali del Campionato Regionale Juniores, fra i giocatori non espulsi, il calc.FICARRA GIUSEPPE, tess.Pol.Lentigione, risulta squalificato per una giornata di gara per recidività in ammonizione (II^ infr.); - preso atto che, come da C.U.n.3 del C.R.E.R. datato 24.7.2003, il Campionato Regionale Juniores 2003/2004 risulta riservato ai giovani nati dall'1 gennaio 1985 in poi, con un massimo di quattro calciatori fuori quota nati dall'1 gennaio 1983; - rilevato che l'art.17 comma 6 del C.G.S. stabilisce "che le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione prevista dall'art.14 comma 10, n.1 e 3.; rilevato altresì che disposizioni della L.N.D. che risalgono al 1995 chiarivano "con riferimento alla posizione del calciatore che debba scontare una giornata di squalifica inflittagli partecipando al campionato Juniores, che se la sanzione non può essere scontata nella stagione in corso, deve essere scontata nella prima gara della nuova stagione sportiva dello stesso campionato Juniores solo se in detta nuova stagione sportiva il calciatore rientra nei limiti di età della categoria, mentre i fuori quota devono scontarla nella prima giornata di campionato in cui gioca la società di appartenenza", come confermato anche da giudizi della C.A.F., chiamata a deliberare sull'argomento; - considerato che il calc.FICARRA non rientra più, per limiti di età, nella categoria Juniores e che la posizione di fuori quota non è uno status del calciatore, in quanto con l'espressione "fuori quota" viene indicato un calciatore che, avendo superato il limite di età, non può partecipare ai campionati giovanili, ma viene comunque ammesso a prendervi parte, in base alla normativa che regola l'organizzazione del torneo, che autorizza le società a schierare uno o più calciatori che hanno superato il detto limite di età; - valutato che, in virtù di quanto precede, il calc.FICARRA GIUSEPPE ha partecipato, nelle file della POL.CASTELNOVESE, alla gara di cui all'oggetto(terminata con il risultato : CASTELNOVESE 0 - REGGIOLO 0) senza averne titolo , in quanto la squalifica sopra indicata non era ancora stata scontata; - visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere alla POL.CASTELNOVESE la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara CASTELNOVESE - REGGIOLO del 19.10.2003 ed al calc.FICARRA GIUSEPPE 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata .
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