COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°18 del 12/11/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VALTARESE CALCIO avverso squalifica per 3 giornate calc.DELNEVO FRANCESCO, LUZI PAOLO e MARIANI GIUSEPPE, inibizione al 5.11.2003 dir.acc.uff.TAMBINI CRISTIAN delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 29.10.2003 gara VALTARESE – PRO PIACENZA del 25.10.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°18 del 12/11/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VALTARESE CALCIO avverso squalifica per 3 giornate calc.DELNEVO FRANCESCO, LUZI PAOLO e MARIANI GIUSEPPE, inibizione al 5.11.2003 dir.acc.uff.TAMBINI CRISTIAN delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 29.10.2003 gara VALTARESE - PRO PIACENZA del 25.10.2003 L'A.S.VALTARESE CALCIO, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, ricorre avverso i provvedimenti di cui a margine negando che i calciatori sopra indicati abbiano offeso l'arbitro, a fine gara. "Inoltre il dir.TAMBINI CRISTIAN non si è neppure mai sognato di rivolgere la parola al direttore di gara". Chiede una revisione del referto arbitrale per addivenire ad una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante la inibizione al 5.11.2003 del dir.acc.uff.TAMBINI non può essere presa in esame in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile, ai sensi dell’art.41 comma 3 lett.b) del C.G.S.(“Non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti fino ad un mese), parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile ; - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che, a fine gara, i calc.DELNEVO e LUZI gli rivolgevano ripetute espressioni offensive ed il calc.MARIANI lo apostrofava con una frase gravemente irriguardosa; - ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.MARIANI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.MARIANI GIUSEPPE e di confermare la squalifica per 3 giornate dei calc.DELNEVO FRANCESCO e LUZI PAOLO, ferma restando l'inibizione al 5.11.2003 del dir.acc.uff.TAMBINI CRISTIAN. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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