COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°18 del 12/11/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VALTARESE CALCIO avverso squalifica per 3 giornate calc.DELNEVO FRANCESCO, LUZI PAOLO e MARIANI GIUSEPPE, inibizione al 5.11.2003 dir.acc.uff.TAMBINI CRISTIAN delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 29.10.2003 gara VALTARESE – PRO PIACENZA del 25.10.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°18 del 12/11/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VALTARESE CALCIO
avverso squalifica per 3 giornate calc.DELNEVO FRANCESCO, LUZI PAOLO e MARIANI
GIUSEPPE, inibizione al 5.11.2003 dir.acc.uff.TAMBINI CRISTIAN
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 29.10.2003
gara VALTARESE - PRO PIACENZA del 25.10.2003
L'A.S.VALTARESE CALCIO, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva,
ricorre avverso i provvedimenti di cui a margine negando che i calciatori sopra indicati abbiano offeso l'arbitro,
a fine gara. "Inoltre il dir.TAMBINI CRISTIAN non si è neppure mai sognato di rivolgere la parola al direttore di
gara". Chiede una revisione del referto arbitrale per addivenire ad una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- premesso che la parte del ricorso riguardante la inibizione al 5.11.2003 del
dir.acc.uff.TAMBINI non può essere presa in esame in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile,
ai sensi dell’art.41 comma 3 lett.b) del C.G.S.(“Non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti
disciplinari di inibizione per dirigenti fino ad un mese), parte che, conseguentemente, viene dichiarata
inammissibile ;
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha
ribadito che, a fine gara, i calc.DELNEVO e LUZI gli rivolgevano ripetute espressioni offensive ed il
calc.MARIANI lo apostrofava con una frase gravemente irriguardosa;
- ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.MARIANI possa essere punito con una
sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.MARIANI GIUSEPPE e di confermare la
squalifica per 3 giornate dei calc.DELNEVO FRANCESCO e LUZI PAOLO, ferma restando l'inibizione al
5.11.2003 del dir.acc.uff.TAMBINI CRISTIAN.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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