COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°20 del 26/11/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CASALGRANDE per presunta irregolarità gara CASALGRANDE – CASTELNOVESE del 12.10.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°20 del 26/11/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CASALGRANDE per presunta irregolarità gara CASALGRANDE - CASTELNOVESE del 12.10.2003 Il reclamo di cui all'oggetto non può essere preso in esame, non essendo stati osservati i termini di cui all'art.42 comma 3 del C.G.S. ("I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione Disciplinare nel termine di sette giorni dallo svolgimento della stessa"). La Commissione, conseguentemente, visto anche il comma 9 dell'art.29 del C.G.S., dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'A.C.CASALGRANDE e dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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