COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°20 del 26/11/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA INVICTA F.C. avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 15 del 5.11.2003 gara S.DAMASO – INVICTA del 25.10.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°20 del 26/11/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA INVICTA F.C. avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 15 del 5.11.2003 gara S.DAMASO - INVICTA del 25.10.2003 L’INVICTA F.C. ricorre avverso il provvedimento sopra indicato facendo presente che dagli atti si riscontra che avrebbe utilizzato un numero di fuori quota maggiore del consentito contravvenendo così alle norme vigenti. "In realtà è stato erroneamente inserito nella distinta il tesserato TAVONI ANDREA nato a Modena il 21.11.1986 come nato nel 1984". La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - accertato che il calc.TAVONI ANDREA, tesserato per l' INVICTA F.C. con decorrenza 26.9.2003, risulta nato il 21.11.1986 e non il 21.11.1984 come erroneamente indicato in distinta; - ritenuto, conseguentemente, ininfluente, agli effetti della osservanza delle norme che regolano la partecipazione dei calciatori "fuori quota", la sostituzione del calc.Franchina, nato 1986, con il calc.Melotti, nato 1984, in quanto, con la rettifica dell'anno di nascita del calc.TAVONI, i calciatori "fuori quota" indicati in distinta e partecipanti alla gara non hanno superato il numero consentito di cinque, d e l i b e r a - di annullare la decisione del G.S., ripristinando il risultato acquisito sul campo : S.DAMASO 1 - INVICTA 6 e di comminare a carico della INVICTA F.C. una ammenda di € 25 per errata compilazione della distinta giocatori. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it