COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°21 del 03/12/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI ECCELLENZA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.SPORTING FORLI’ avverso squalifica per 4 giornate calc.ZANETTI MICHELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 19.11.2003 gara FINALE EMILIA – SPORTING FORLI’ del 16.11.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°21 del 03/12/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI ECCELLENZA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.SPORTING FORLI' avverso squalifica per 4 giornate calc.ZANETTI MICHELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 19.11.2003 gara FINALE EMILIA - SPORTING FORLI' del 16.11.2003 L'A.C.SPORTING FORLI' ricorre avverso il provvedimento sopra indicato affermando che il calc.ZANETTI "in occasione dell'espulsione aveva si uno sfogo di ira per il provvedimento a nostro avviso per la frase ironica che aveva detto all'arbitro, ma si era avvicinato all'arbitro senza minacciare, chiedendo solo spiegazioni, forse con irruenza ma, ripetiamo, solo delle informazioni per il sopra provvedimento preso". A fine gara il calc.ZANETTI "si è avvicinato all'arbitro chiedendogli, con la dovuta educazione , il perché dell'espulsione avuta" e l'arbitro rispondeva dicendo che era stato offeso. Ritenendo eccessiva la sanzione, ne chiede una riduzione. La Commissione, - premesso che l'A.C.SPORTING FORLI', che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata tempestivamente invitata, non si è presentata all'odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che : 1) dopo una decisione tecnica, il calc.ZANETTI gli rivolgeva una esplicita offesa e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, gli si avvicinava minacciosamente, venendo immediatamente fermato da compagni di squadra che lo trascinavano fuori dal terreno di gioco; 2) lo stesso calciatore, terminata la gara, lo attendeva nei pressi degli spogliatoi e, mentre veniva ancora prontamente trascinato via a forza, reiterava le offese, 426 d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.ZANETTI MICHELE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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