COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 10/12/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI ECCELLENZA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.TERME MONTICELLI avverso squalifica al 31.1.2004 calc.PIERGALLINI STEFANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 19.11.2003 gara CASTELLARANO – TERME MONTICELLI del 16.11.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 10/12/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI ECCELLENZA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.TERME MONTICELLI avverso squalifica al 31.1.2004 calc.PIERGALLINI STEFANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 19.11.2003 gara CASTELLARANO - TERME MONTICELLI del 16.11.2003 L'A.S.MONTICELLI TERME ricorre avverso il sopra riportato provvedimento dichiarando che "non si vuole negare che il ragazzo abbia messo le mani al petto del direttore di gara, ma si vuole sottolineare che l'indietreggiamento non è stato causato dalla spinta subita. Infatti non c'è stata spinta. L'arbitro afferma che è arretrato di un metro circa, ma si è trattato di un movimento naturale da parte sua, cioè di un gesto di difesa istintiva; non è barcollato né tanto meno ha avuto momenti di precario equilibrio. Se avesse subito una spinta, sarebbe indietreggiato ben più di un metro!" Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che, protestando ad alta voce per la mancata concessione di un calcio di rigore, il calc.PIERGALLINI, avvicinatoglisi, gli metteva le mani sul petto, facendolo indietreggiare, di circa un metro, senza procurargli danni fisici, d e l i b e r a 451 - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 31.1.2004 del calc.PIERGALLINI STEFANO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it