COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 10/12/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C .VIGOLO MARCHESE avverso squalifica al 16.11.2004 all.POGGIOLI PIER LUIGI, inibizione al 31.12.2003 dir.add.arb.CORCAGNANI GIORGIO e perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 18 del 19.11.2003 gara FOLGORE – VIGOLO MARCHESE del 16.11.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 10/12/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C .VIGOLO MARCHESE avverso squalifica al 16.11.2004 all.POGGIOLI PIER LUIGI, inibizione al 31.12.2003 dir.add.arb.CORCAGNANI GIORGIO e perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 18 del 19.11.2003 gara FOLGORE - VIGOLO MARCHESE del 16.11.2003 Il reclamo proposto da A.C.VIGOLO MARCHESE, risultando sottoscritto da dirigente inibito ai sensi dell'art.14 lett.e) del C.G.S. (Inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro) non può essere preso in esame per la parte riguardante per la squalifica dell'all.POGGIOLI e per la perdita della gara, parte che conseguentemente viene dichiarata inammissibile. Può invece essere esaminato per la parte riguardante lo stesso sottoscrittore. Circa il dir.add.arb.CORCAGNANI, che è stato anche sentito di persona, si afferma che : 1) all'intervallo gli viene comunicato dall'arbitro che un calciatore del Vigolo Marchese non avrebbe dovuto scendere in campo nel secondo tempo, essendo stato espulso; 2) il dirigente ne dava comunicazione all'interessato e viene messo al corrente di una minaccia rivolta dall'arbitro al predetto calciatore e per averne conferma ritorna allo spogliatoio dell'arbitro che lo invita a dimenticare quanto avvenuto, che anche lui avrebbe fatto la stessa cosa; 3) a questo punto "appurato che lo stato dell'arbitro non era di garanzia per il prosieguo dell'incontro, il dir.add.arb.CORCAGNANI chiedeva all'arbitro la sospensione dell’incontro e la chiamata delle forze dell'ordine, senza proferire alcun insulto o minaccia"; 4) l'arbitro sospendeva l'incontro ed il dirigente si recava nuovamente nello spogliatoio dell'arbitro per informarlo che "avrebbe valutato la possibilità idi rivolgersi alle Autorità Competenti per segnalare le minacce e ingiurie ricevute dallo stesso Direttore di Gara e quanto verificatosi". Chiede l'annullamento della inibizione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che il dir.add.arb.CORCAGNANI, a fine gara, entrato nello spogliatoio gli rivolgeva offese, paventando l'eventualità di rivolgersi agli organi della F.I.G.C. per segnalare l'accaduto; - ritenuto che il comportamento messo in atto dal dir.add.arb.CORCAGNANI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 13.12.2003 l'inibizione del dir.add.arb.CORCAGNANI GIORGIO, fermi restando gli altri provvedimenti impugnati. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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