COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 10/12/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.C.GODO avverso squalifica per 5 giornate calc.MORRI DANIELE ed al 19.6.2004 calc.FREDA MIRCO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 19 del 19.11.2003 gara GODO – BORGO TULLIERO del 15.11.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 10/12/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.C.GODO avverso squalifica per 5 giornate calc.MORRI DANIELE ed al 19.6.2004 calc.FREDA MIRCO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 19 del 19.11.2003 gara GODO - BORGO TULLIERO del 15.11.2003 L'A.C.GODO ricorre avverso i provvedimenti sopra riportati mettendo in evidenza che : 1) circa il calc.MORRI "nessuno, fra i giocatori ed addetti alle panchine ha sentito la frase riportata dall'arbitro" e che nell'A.C.GODO militano cinque extracomunitari e che l'armonia è ottima senza alcuna discriminazione; 2) dopo uno scontro di gioco fra il calc.FREDA ed un avversario "nel rialzarsi in fretta i due giocatori si urtavano senza cattiveria" ed il direttore concedeva il fallo a favore dell'A.C.GODO ed espelleva, fra lo stupore di tutti, il calc.FREDA. "Il nostro giocatore faceva notare al Direttore di gara che era stato colpito, involontariamente, e che il labbro era segnato, ma niente da fare". "Non c'è mai stato contatto e nessuno ha colpito il Direttore di Gara, che non è stato nemmeno oggetto di sputi". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che : 1) il calc.MORRI rivolgeva una frase offensiva e minacciosa ad un giocatore avversario, venendo conseguentemente espulso; 2) il calc.FREDA, dopo aver subito un fallo, raggiungeva con un pugno al viso il giocatore avversario che lo aveva colpito e dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, rifiutando di uscire dal terreno di gioco, gli rivolgeva offese ed all'intervallo, dopo averlo minacciato, gli sputava contro, attingendolo al piede destro; - valutato che il comportamento messo in atto dal calc.MORRI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc.MORRI DANIELE e di confermare la squalifica al 19.6.2004 del calc.FREDA MIRCO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it