COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°23 del 17/12/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.SANTA SOFIA avverso squalifica per 3 giornate calc.BERTINI STEFANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 3.12.2003 gara MARIGNANO CALCIO – SANTA SOFIA del 30.11.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°23 del 17/12/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.SANTA SOFIA avverso squalifica per 3 giornate calc.BERTINI STEFANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 3.12.2003 gara MARIGNANO CALCIO - SANTA SOFIA del 30.11.2003 L'A.C.SANTA SOFIA ricorre avverso il sopra riportato provvedimento mettendo in evidenza che quando il Direttore di gara ha deciso di espellerlo a seguito di un fallo di gioco come ultimo uomo, il calc.BERTINI "non volle protestare od offenderlo, ma solo far presente(anche se ammette un po' di irruenza non giustificata, ma fomentata dalla convinzione di essere punito ingiustament), che secondo lui l'attaccante aveva simulato il fallo in quanto stava strizzando l'occhio ad un compagno di squadra, come a significare che aveva tratto in inganno il Direttore di gara". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.BERTINI , espulso per aver sgambettato un calciatore avversario in possesso del pallone e lanciato a rete, interrompendo così una chiara occasione da gol, dopo la comunicazione del provvedimento, rivolgeva all'arbitro espressioni offensive e scurrili, venendo poi allontanato da compagni di squadra, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.BERTINI STEFANO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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