COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°23 del 17/12/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA SPORTIVA BAGNESE avverso squalifica per 3 giornate calc.BERTOZZI MASSIMO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 3.12.2003 gara BAGNESE – RIVAZZURRA del 23.11.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°23 del 17/12/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA SPORTIVA BAGNESE
avverso squalifica per 3 giornate calc.BERTOZZI MASSIMO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 3.12.2003
gara BAGNESE - RIVAZZURRA del 23.11.2003
La SPORTIVA BAGNESE ricorre avverso il provvedimento sopra indicato affermando che il
calc.BERTOZZI "aveva ricevuto un pugno sopra la tempia da un calciatore avversario, con conseguente
annebbiamento della vista e a causa della momentanea cecità, inveiva al momento della sua inevitabile
sostituzione, contro il calciatore avversario che gli aveva arrecato danno, minacciandolo ripetutamente". "Si
può forse ipotizzare che il Direttore di gara abbia ritenuto che le frasi dette dal BERTOZZI fossero riferite alla
sua persona ma, vista la dinamica dei fatti, non ce ne era affatto motivo". Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, pur confermando integralmente il referto
originario, non ha escluso che le offese e le minacce pronunciate dal calc.BERTOZZI potessero essere
indirizzate al calciatore avversario che aveva commesso il fallo su di lui,
d e l i b e r a
- di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.BERTOZZI MASSIMO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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