COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°24 del 30/12/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.FUSIGNANO CALCIO avverso squalifica al 31.1.2004 calc.CALLISTI MANUEL delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 26.11.2003 gara FUSIGNANO – S.MAURO MARE del 23.11.2003
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°24 del 30/12/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.FUSIGNANO CALCIO
avverso squalifica al 31.1.2004 calc.CALLISTI MANUEL
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 26.11.2003
gara FUSIGNANO - S.MAURO MARE del 23.11.2003
L'A.S.FUSIGNANO CALCIO ricorre avverso il provvedimento sopra riportato pur "consapevole del non
corretto comportamento del CALLISTI MANUEL, in considerazione della volontà dello stesso di non procurare danni fisici
al D.D.G., che peraltro in occasione dell'espulsione, comprendeva l'errore commesso e si recava prontamente negli
spogliatoi senza proferire alcuna rimostranza verso il D.D.G.". Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha
precisato che, mentre aveva appena fischiato una punizione a favore dell'A.S.FUSIGNANO CALCIO, il calc.CALLISTI
venendo di corsa verso di lui, lo spingeva con violenza con entrambe le mani al petto, facendolo indietreggiare di qualche
metro, indirizzandogli nel contempo una frase gravemente protestataria,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 31.1.2004 del calc.CALLISTI MANUEL.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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