COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°24 del 30/12/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA F.C.RIMINI UNITED avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 20 del 27.11.2003 gara ALMAS RIVAZZURRA – RIMINI UNITED del 15.11.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°24 del 30/12/2003- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA F.C.RIMINI UNITED avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 20 del 27.11.2003 gara ALMAS RIVAZZURRA - RIMINI UNITED del 15.11.2003 Il F.C.RIMINI UNITED ricorre avverso il provvedimento sopra riportato affermando di non avere infranto il regolamento circa la partecipazione di calciatori fuori quota alle gare del campionato Provinciale Juniores. Ha si indicato erroneamente in distinta 6 giocatori fuori quota, ma alla gara hanno partecipato i cinque previsti dal regolamento. Aggiunge che "all'ingresso in campo dei giocatori destinati alla panchina ci si è accorti subito dell'errore e al termine della prima frazione (terminata 0-0) il dirigente accompagnatore si recava dall'arbitro e comunicava l'esclusione dalla gara del 6° calciatore in elenco, che di fatto si allontanava dal campo e si accomodava in tribuna; chiedevamo inoltre di annotare il fatto sul rapporto in maniera che apparisse inequivocabile la nostra volontà di non farlo partecipare alla gara né prima e né dopo e che la sua inclusione in elenco era solo un errore di disattenzione e nulla più". Chiede l'annullamento del provvedimento ed il ripristino del risultato ottenuto sul campo. La Commissione, - constatato che la distinta giocatori presentata dal F.C.UNITED RIMINI contiene 6 giocatori fuori quota(nati negli anni 1984); - accertato che dei predetti 6 calciatori solo 5 sono stati effettivamente impiegati durante tutta la partita ALMAS RIVAZZURRA - RIMINI UNITED del 15.11.2003; - ritenuto che il superamento dei limiti di partecipazione ad una gara di calciatori fuori quota dia luogo a violazione, come tale suscettibile di sanzione disciplinare, nei soli casi in cui la partecipazione sia effettiva; nei soli casi, cioè, nei quali una squadra utilizzi concretamente un numero di calciatori fuori quota superiore al consentito; - pur prendendo atto che all'inizio della stagione sportiva 2003/2004 il C.P. di Rimini aveva recepito in un suo C.U. quanto disposto dal Comitato Regionale in ordine al Campionato Regionale Juniores circa la partecipazione al campionato stesso dei calciatori fuori quota, con sanzioni in caso di inosservanza dei relativi limiti, bisogna tuttavia osservare che le dette disposizioni, relative comunque al Campionato Regionale Juniores, vanno lette alla luce dei principi generali da sempre adottati in sede di Giustizia sportiva, in particolare dalla C.A.F.(cfr.decisione n.11 del 4.4.2003 app.Interclub Aidone-Morgantina), nel senso che l'inosservanza della prescrizione di riportare in distinta un massimo, per quel campionato, di quattro calciatori fuori quota, non può comportare in alcun caso la perdita della partita se i calciatori stessi non sono stati effettivamente impiegati nel corso della gara in numero superiore a quello consentito; - ciò premesso, ritenendo che il F.C.RIMINI UNITED benché abbia indicato in distinta di gara 6 giocatori fuori quota, non possa andare incontro a sanzione alcuna, dal momento che ne ha concretamente impiegato, durante la gara, soltanto cinque, d e l i b e r a di accogliere il ricorso, annullando la decisione assunta in primo grado, ripristinando il risultato conseguito sul campo : ALMAS RIVAZZURRA 1 - RIMINI UNITED 2. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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